Regolamento per operazione a premio
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 OPERAZIONE A PREMIO
“SKIN FIRST® – BEAUTY CASE”
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è Skin First Cosmetics S.r.l. con sede legale in Via Mascheroni 14 Milano (MI) – 20145; P.IVA: 11241570966.
2. Soggetti destinatari – punto vendita aderente
I soggetti destinatari sono i consumatori finali che – nel periodo di validità di cui al punto 5 - effettueranno acquisti sul sito www.skinfirstcosmetics.it (di seguito anche “e-commerce”).
3. Marchi e beni promozionati
Il marchio promozionato è Skin First® ed i beni promozionati sono tutti i prodotti Skin First® in assortimento sul sito www.skinfirstcosmetics.it ad esclusione delle GIFT CARD.
4. Obbiettivo della promozione
La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la vendita dei prodotti promozionati.
5. Durata dell’operazione a premio
L’operazione è valida dal 3 Settembre 2025 all’ 11 Settembre 2025 (di seguito “periodo di validità”), salvo eventuale proroga.
6. Modalità di svolgimento dell’operazione
Durante il periodo di validità di cui al punto 5, tutti i consumatori acquisteranno prodotti Skin First®, ad esclusione delle GIFT CARD, con una spesa di almeno 85,00 € IVA inclusa (in un unico ordine, al netto di eventuali sconti applicati) sul sito e-commerce www.skinfirstcosmetics.it avranno diritto a ricevere subito un omaggio. L’omaggio consisterà in un beauty case in edizione limitata. L’omaggio sarà assegnato contestualmente all’acquisto, ovvero consegnato a mezzo corriere espresso e inserito nel pacco insieme agli altri prodotti acquistati.
7. Natura e valore dell’omaggio
L’omaggio consiste in un beauty case in edizione limitata del valore commerciale di 24,00 € IVA inclusa. Si prevede la distribuzione di n° 300 omaggi, il valore totale indicativo dei premi ammonta a 7.200,00 € IVA inclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
8. Ambito territoriale
L’operazione è valida esclusivamente sul sito www.skinfirstcosmetics.it.
9. Pubblicità della promozione
Skin First Cosmetics S.r.l. comunicherà la promozione attraverso il sito www.skinfirstcosmetics.it: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il presente regolamento sarà pubblicato su www.skinfirstcosmetics.it.
10. Conservazione del regolamento
La dichiarazione relativa al presente regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede del soggetto promotore, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
11. Garanzie e adempimenti
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
12. Privacy
I dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione della presente operazione a premio, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.